E' in facolta' dei Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro di disporre, in qualsiasi tempo, accertamenti ispettivi presso gli Enti deficitari, ivi compresi i Comuni e le Province che ricevono contributi dallo Stato in virtu' di leggi speciali, per determinare le cause della situazione finanziaria degli Enti stessi e per seguirne la gestione. La concessione del contributo in capitale e dei mutui per l'anno 1953 puo' essere subordinata all'adozione, da parte degli Enti, di provvedimenti ritenuti necessari per rimuovere o attenuare il disavanzo, anche agli effetti degli anni successivi.

Testo vigente dal 16 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;635~art4 · fonte del testo