Non possono beneficiare del contributo statale previsto dall'art. 1 della presente legge i Comuni e le Province delle Regioni a statuto speciale nonche' i Comuni e le Province che fruiscono di particolari provvidenze recate da leggi speciali e cioe':

  • a)le Amministrazioni comunali e provinciali delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno del 1951 e dell'autunno del 1953 ammesse ai benefici previsti dalle leggi 23 maggio 1952, n. 633, e 27 dicembre 1953, n. 938;
  • b)i Comuni ammessi ai benefici delle leggi 28 febbraio 1953, n. 103, 9 aprile 1953, n. 297, e 11 giugno 1954, n. 354. I Comuni e le Province che non sono ammessi a beneficiare del contributo statale e che non riescono a pareggiare il bilancio dell'anno 1953, possono essere autorizzati con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, a provvedere al ripiano del disavanzo economico mediante l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51. Per i Comuni e le Province delle Regioni a statuto speciale Rimangono in vigore, ai fini dei pareggio economico dei rispettivi bilanci degli anni 1953 e 1954, le disposizioni dell'art. 4 della legge 22 aprile 1951, n. 288.

Testo vigente dal 16 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;635~art3 · fonte del testo