I Comuni e le Province che, nonostante l'applicazione dei mezzi previsti dagli articoli 332 e 336 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, non conseguono il pareggio economico del proprio bilancio per l'anno 1954, possono essere autorizzati con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro, a provvedere al ripiano del disavanzo mediante l'assunzione di mutui ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Testo vigente dal 16 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;635~art6 · fonte del testo