Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1906
Confronto con la versione in vigore dal 10 luglio 1906 al 16 dicembre 2009. 330 parole tolte, 20 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: E' abrogato l'art. 8 della legge 22 agosto 1895, n. 547.
tolto: Agli articoli 7 e 9 della stessa legge sono sostituiti i seguenti:
tolto: Art. 7. - Le sezioni del consiglio superiore dei lavori pubblici sono tre:
tolto: I. Della viabilita' ordinaria e dei fabbricati;
tolto: II. Delle opere idrauliche terrestri marittime;
tolto: III. Delle strade ferrate e dalle tramvie.
tolto: Alle rispettive sezioni sono aggregati con voto deliberativo, i direttori generali dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici. Alla terza sezione sono pure aggregati gli ispettori superiori amministrativi dell'ufficio speciale delle ferrovie, istituito con R. decreto 25 giugno 1905, n. 275, ed un funzionario superiore amministrativo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nominato per un biennio per decreto Reale, quest'ultimo, in seguito a proposta del comitato di Amministrazione delle ferrovie stesse.
tolto: I membri aggregati che intervengono anche, con voto deliberativo, alle adunanze generali del Consiglio, quando si tratta di affari concernenti i servizi cui sono addetti.
tolto: Alle sezioni possono essere aggregati ingegneri capi di 1ª classe con voto deliberativo.
tolto: Il regolamento determina quali affari debbono essere deliberati in adunanza generale. E' sempre in facolta' del ministro dei lavori pubblici di esigere che un determinato affare sia trattato in adunanza generale.
tolto: Il comitato superiore delle strade ferrate istituito col Reale decreto 22 ottobre 1885, n. 3460 (serie 3ª), e' soppresso;
tolto: Le sue funzioni sono esercitate dal consiglio superiore dei lavori pubblici.
tolto: Art. 9. - Per i provvedimenti relativi al personale del genio civile, secondo le disposizioni dei regolamenti, e' chiesto il voto consultivo di un Comitato, presieduto dal sottosegretario di Stato, e composto del presidente e dei presidenti effettivi di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dei direttori generali di ponti e strade, delle opere idrauliche e delle bonifiche e porti, e di quattro ispettori superiori preposti a compartimenti, oltre a quelle altre persone che fossero designate da leggi speciali.
tolto: Questi ultimi rimangono in carica due anni e sono sostituiti due per ogni anno. Dopo il primo anno sono estratti a sorte i due che devono cessare dalle funzioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1906-07-08;304~art6 · fonte del testo
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