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Gli alloggi popolari costruiti con i contributi di cui al precedente articolo 1 devono essere assegnati con diritto di prelazione, alle famiglie aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare, purche' risedenti, da non meno di un anno dalla data della presente legge, nei mandamenti e nelle zone da risanare e che devono essere trasferite per consentire l'attuazione dei piani di risanamento delle zone e dei mandamenti medesimi. Gli alloggi suddetti dovranno essere costruiti sulle aree che saranno indicate dal Consiglio comunale. Le famiglie interessate dovranno precisare se aspirano alla assegnazione dei suddetti alloggi in locazione o con patto di futura vendita. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 febbraio 1970, n. 21
1La L. 5 febbraio 1970, n. 21 ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che "La commissione comunale prevista dall'articolo 6 della legge 30 gennaio 1962, n. 28, e' autorizzata, in deroga al disposto dell'articolo 5 della predetta legge ed alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, ad assegnare alle famiglie sinistrate, provenienti da abitazioni rese inabitabili dagli eventi sismici, gli alloggi popolari di fatto in godimento alla data del 31 dicembre 1968, con o senza decreto di requisizione del prefetto, da parte delle famiglie predette in possesso dei requisiti prescritti dalla legge".
Testo in vigore dal 17 febbraio 1970 al 22 dicembre 2008
