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Al maggior onere derivante per l'attuazione della presente legge nell'esercizio 1961-1962 si fara' fronte mediante riduzione di lire 350 milioni dello stanziamento previsto dall'articolo 64 della legge 24 luglio 1959, n. 622, e, per la rimanente somma, con corrispondente aliquota del provento derivante nell'esercizio medesimo dall'aumento a favore dell'erario dell'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 15 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008
