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La Cassa per il Mezzogiorno ed il Ministero dei lavori pubblici possono assumere per la esigenza dei programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascuno esercizio purche tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari, entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Testo in vigore dal 15 febbraio 1962 al 22 dicembre 2008

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