Sulle partite di rione acquistate per la preparazione di riso finito o semilavorato da esportare, possono essere concesse rettifiche di prezzo, in relazione alla differenza fra i livelli dei prezzi all'interno e sul mercato internazionale, sempreche' l'esportazione abbia effettivamente luogo e l'industriale esportatore si attenga alle disposizioni impartite dal Ministero dell'agricoltura, e delle foreste, su proposta dell'Ente nazionale risi, allo scopo di facilitare e indirizzare le vendite in vista della migliore tutela dei tipici risi italiani nel mercato internazionale. Allo scopo di tutelare le varieta' tipiche della produzione risicola nazionale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa annualmente i quantitativi massimi esportabili di risone da seme delle varieta' suddette e i Paesi verso i quali e' ammessa l'esportazione, salva in ogni caso l'osservanza degli impegni internazionali.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-15;242~art1 · fonte del testo