L'Ente nazionale risi, per le sue finalita' di istituto, e' esente dalle imposte erariali e locali sui redditi mobiliari propri. Tale esenzione si applica anche ai tributi non ancora iscritti a ruolo sino al 6 agosto 1962.

Testo vigente dal 21 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-15;242~art2 · fonte del testo