L'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, e' sostituito dal seguente: "Le varieta' di risone e di riso sono classificate nei seguenti gruppi:

  • a)comune o originario;
  • b)semifino;
  • c)fino;
  • d)superfino. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, verra' determinata la denominazione delle varieta' di risone e delle corrispondenti varieta' di riso nonche' la loro attribuzione a ciascun gruppo. Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso, le caratteristiche di ciascuna varieta' con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti. Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre".

Testo vigente dal 3 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-05;586~art1 · fonte su Normattiva