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Qualora i competenti organi decidano di procedere al trasferimento di stabilimenti carcerari o di case di pena in localita' diversa dall'attuale, l'Amministrazione finanziaria ha facolta', sentito il parere del Consiglio di Stato, di vendere a trattativa privata alle Regioni, alle Province, ai Comuni o ad altri enti pubblici sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato, i beni immobili costituenti i suddetti stabilimenti o case, qualunque ne sia il valore di stima, con l'obbligo di destinare il prezzo ricavato nella costruzione degli edifici penitenziari nella diversa localita' stabilita. Secondo le modalita' e le condizioni stabilite nel comma precedente, l'Amministrazione finanziaria puo' anche procedere alla permuta degli stabilimenti penitenziari con altri edifici, di proprieta' delle Regioni, sempreche' gli immobili ricevuti in permuta dallo Stato siano, da parte del Ministero di grazia e giustizia, ritenuti idonei alla specifica destinazione, ovvero puo' procedere alla permuta degli stabilimenti penitenziari con aree edificabili, di proprieta' degli enti pubblici sovra indicati, sulle quali lo Stato costruira' gli stabilimenti carcerati o le case di pena.
Testo in vigore dal 21 luglio 1956 al 16 dicembre 2010
