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((La meta' degli alloggi, destinata alla locazione)) a norma dell'art. 13, sara' affidata dal Comitato in amministrazione ad Istituti delle case popolari, all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, ad Istituti di previdenza o ad altri enti similari. L'avanzo netto dell'amministrazione di tali alloggi sara' versato annualmente dall'Ente amministratore alla Gestione I.N.A.-Casa. Al termine della propria gestione, l'I.N.A.-Casa trasferira', mediante convenzione preventivamente approvata dal Comitato di cui all'art. 1 e dai Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, la proprieta' degli alloggi di cui al precedente comma e di quelli costituiti per la locazione direttamente dalle aziende, ai sensi dell'art. 11, agli Enti indicati nel comma precedente. Il canone di affitto degli appartamenti assegnati in locazione verra' stabilito tenendo conto d'ogni spesa, nessuna esclusa, per manutenzione, amministrazione, ammortamento e imposte, e variera' colle condizioni del mercato, anche in rapporto alle variazioni delle retribuzioni.

Testo in vigore dal 18 marzo 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 18 marzo 1949

Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1949 al 18 marzo 1949. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

La meta' degli alloggi, tolto: destinati aggiunto: destinata alla locazione a norma dell'art. 13, sara' affidata dal Comitato in amministrazione ad …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-02-28;43~art19 · fonte del testo