Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1949 al 22 dicembre 2008. 85 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro per il tesoro, pentito il Comitato interministeriale del credito, potra' autorizzare la Gestione I. N.A.-Casa ad emettere obbligazioni allo scopo di anticipare il programma di costruzione di case. All'ammortamento di tali obbligazioni saranno devoluti i fondi previsti nel primo comma dell'art. 20. Il Ministro per il tesoro potra' autorizzare Istituti di assicurazione e di previdenza ed Istituti di credito di qualunque tipo, anche in deroga alle rispettive norme statutarie, ad acquistare obbligazioni emesse a norma del primo comma del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-02-28;43~art21 · fonte del testo