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Ferma la competenza delle giurisdizioni amministrative sulle controversie per cui essa sussiste, le azioni di competenza della autorita' giudiziaria ordinaria su tutte le questioni che possano insorgere nell'attuazione della presente legge non sono proponibili dai lavoratori contro la Gestione I.N.A.-Casa, se non previo esperimento di un ricorso amministrativo da presentarsi al Comitato di cui all'art. 1. L'azione giudiziaria e' sempre proponibile, decorsi novanta giorni dalla data della presentazione del ricorso.

Testo in vigore dal 7 marzo 1949 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-02-28;43~art27 · fonte del testo