L'articolo 10 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, e' sostituito dal seguente: "Le domande per la concessione dei mutui, corredate da una relazione contenente l'indicazione e le caratteristiche delle abitazioni da costruire, debbono essere presentate ad uno degli istituti indicati nell'articolo 4. L'istituto, qualora ritenga la domanda meritevole di considerazione, invita il richiedente a presentare il progetto esecutivo dell'opera con preventivo di spesa particolareggiato, unitamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per godere dei benefici previsti dal presente titolo". Le domande per la concessione dei mutui debbono essere presentate non oltre 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.3

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 19 gennaio 1974, n.9

3

La L. 19 gennaio 1974, n.9 ha disposto (con l'art. 7) che "Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 della legge 1 giugno 1971, n. 291, e successive modificazioni e integrazioni, e' prorogato al 31 marzo 1974."

Testo vigente dal 12 febbraio 1974

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-06-01;291~art13 · fonte su Normattiva