L'articolo 9 del decreto-legge. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e' sostituito dal seguente: "Sono ammessi a contrarre mutui:
- a)coloro che, avendo i requisiti richiesti, intendono, riuniti in cooperative sia a proprieta' indivisa che a proprieta' individuale, costruire le abitazioni;
- b)gli IACP e i comuni;
- c)le imprese di costruzione che siano regolarmente iscritte presso le camere di commercio, industria e agricoltura e che intendano costruire per cedere alle persone di cui all'articolo 8".
Testo vigente dal 3 giugno 1971
