L'articolo 9 del decreto-legge. 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e' sostituito dal seguente: "Sono ammessi a contrarre mutui:

  • a)coloro che, avendo i requisiti richiesti, intendono, riuniti in cooperative sia a proprieta' indivisa che a proprieta' individuale, costruire le abitazioni;
  • b)gli IACP e i comuni;
  • c)le imprese di costruzione che siano regolarmente iscritte presso le camere di commercio, industria e agricoltura e che intendano costruire per cedere alle persone di cui all'articolo 8".

Testo vigente dal 3 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-06-01;291~art12 · fonte su Normattiva