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Il primo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e' sostituito dal seguente: "Per i fabbricati o porzioni di fabbricati in corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine del 31 dicembre 1970, stabilito dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, e' prorogato fino al 31 dicembre 1971, a condizione che entro tale termine i fabbricati stessi siano completati in ogni loro parte. Per il comune di Reggio Calabria tale termine, alle stesse condizioni, e' prorogato al 30 giugno 1972". Il secondo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e' sostituito dal seguente: "Per i fabbricati o porzioni di fabbricati per i quali i lavori abbiano avuto inizio entro il 31 dicembre 1971, i benefici fiscali previsti dal precedente comma sono concessi a condizione che i fabbricati siano completati in ogni loro parte entro il 31 dicembre 1973 e che si tratti:
- a)di costruzioni eseguite in proprio dallo Stato, dai comuni o da enti pubblici autorizzati a costruire abitazioni di tipo economico e popolare o di costruzioni ammesse a contributo dello Stato;
- b)di costruzioni realizzate nell'ambito dei piani di zona redatti in base alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e, se eseguite da privati, date in locazione alle condizioni previste dall'articolo 5 della legge 21 luglio 1965, n. 904, o occupate direttamente dal proprietario;
- c)di fabbricati costruiti su aree comunque destinate all'edilizia residenziale, sempre che il costo dell'area coperta e delle pertinenze non superi il quarto del valore della sola costruzione;
- d)di alloggi aventi una superficie utile non superiore ai 130 metri quadrati e che non abbiano oltre due caratteristiche fra quelle indicate nella tabella allegata al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969;
- e)di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti costruite ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, prorogata con legge 12 marzo 1968, n. 260".12 Il termine del 31 dicembre 1970, stabilito dall'articolo 4 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito con modificazioni nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, e' prorogato fino all'entrata in vigore della riforma tributaria, con eletto dal 1 gennaio 1971. La proroga prevista dal precedente comma si applica anche agli atti stipulati successivamente al 31 dicembre 1970, e gia' registrati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge. Per detti atti, stipulati successivamente al 31 dicembre 1970 e non registrati o registrati tardivamente prima della entrata in vigore della presente legge, sono condonate la penalita' e la soprattassa per la omessa o ritardata registrazione, a condizione che la registrazione, qualora non ancora effettuata, avvenga entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per tali atti non si applica il disposto dell'articolo 110 della legge di registro di cui al regio decreto 30 novembre 1923, n. 3269.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D. L. 28 dicembre 1971, n.1119, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 1972, n.13 ha disposto (con l'art. 1) che "I termini di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 1 giugno 1971, n. 291, previsti per l'inizio e la ultimazione dei fabbricati o porzione di essi, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 1972 ed al 30 giugno 1974."
D. L. 30 giugno 1972, n.285, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1972, n.461
2Il D. L. 30 giugno 1972, n.285, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1972, n.461 ha disposto (con l'art. 1) che "I termini di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 1 giugno 1971, n. 291, previsti per l'inizio e l'ultimazione dei fabbricati o porzione di essi, gia' prorogati dall'art. 1 del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 1972, n. 13, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1973 ed al 31 dicembre 1975."
Testo in vigore dal 24 agosto 1972 al 1 gennaio 2002
