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[1]Gli assegni giornalieri stabiliti per i militari di truppa dell'arma dei RR. carabinieri dalla tabella VII, annessa alla legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito 14 luglio 1898, n. 380 (testo unico), sono rispettivamente aumentati, nella seguente misura, tanto per l'arma a piedi quanto per quella a cavallo:

[2]Marescialli d'alloggio: maggiori, capi, ordinari... L. 1.20 Brigadieri...................... » 1.00 Vice-brigadieri.................... » 0.90 Appuntati....................... » 0.70 Carabinieri...................... » 0.50 Allievi carabinieri.................. » 0.40

Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-12-30;647~art1 · fonte del testo

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