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[1]Alla legge 2 luglio 1906, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, modificata con legge 6 marzo 1898, n. 50, sono arrecate le seguenti modificazioni:

[2]Alla tabella dell'articolo 8 sostituire:

[3]GRADO

[4]Stato maggiore generale (1), stato maggiore fanteria, cavalleria, artiglieria e genio

[5]Corpo sanitario, corpo di commissariato, corpo contabile e corpo veterinario

[6]Carabinieri reali

[7]Tenenti generali Maggiori generali Colonnelli Tenenti colonnelli Maggiori Capitani Tenenti Sottotenenti

[8]65 62 58 56 53 50) > 48)

[9]- - 62 58 56 53 50

[10]- - 60 58 55 52 50

[11](1) Non sono compresi i maggiori generali medici per i quali il limite di eta' e' di 65 anni.

Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-12-30;647~art6 · fonte del testo

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