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[1]Alla legge 2 luglio 1906, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, modificata con legge 6 marzo 1898, n. 50, sono arrecate le seguenti modificazioni:
[2]Alla tabella dell'articolo 8 sostituire:
[3]GRADO
[4]Stato maggiore generale (1), stato maggiore fanteria, cavalleria, artiglieria e genio
[5]Corpo sanitario, corpo di commissariato, corpo contabile e corpo veterinario
[6]Carabinieri reali
[7]Tenenti generali Maggiori generali Colonnelli Tenenti colonnelli Maggiori Capitani Tenenti Sottotenenti
[8]65 62 58 56 53 50) > 48)
[9]- - 62 58 56 53 50
[10]- - 60 58 55 52 50
[11](1) Non sono compresi i maggiori generali medici per i quali il limite di eta' e' di 65 anni.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009
