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[1]La maggiore spesa occorrente per questi provvedimenti, quale risulta dall'unita tabella che fa parte integrante della presente legge, andra' in aumento al contributo annuo che il Ministero dell'interno versa a quello della guerra per coprire l'effettiva spesa dal medesimo sostenuta per l'arma dei RR. carabinieri oltre la somma di L. 29,500,000 per esso consolidata.
[2]Al Ministero del tesoro e' fatta facolta' di introdurre nel bilancio del Ministero dell'interno le variazioni necessarie.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009
