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Il Governo del Re e' autorizzato ad emanare per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, le disposizioni transitorie pei primi due anni dall'entrata in vigore della presente legge che attenuino le eventuali conseguenze a danno dei marescialli ora prossimi alla nomina a sottotenenti.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1906 al 16 dicembre 2009
