Art. 15 — Osservanza delle disposizioni vigenti per l'accettazione dei materiali e l'esecuzione delle opere
Per l'accettazione di tutti i materiali, dei leganti idraulici, delle calci aeree, delle pozzolane e dei materiali pozzolanici, nonche' per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato, dei solai misti e delle strutture in cemento armato precompresso dei lavori. Per la progettazione e la esecuzione delle opere in cemento armato nelle localita' sismiche, fermi restando i compiti demandati alle Prefetture dalle norme vigenti in materia, agli Uffici del genio civile, compete l'obbligo della vigilanza sull'osservanza delle presenti norme.
Testo vigente dal 22 dicembre 1962
