Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Art. 15 — Osservanza delle disposizioni vigenti per l'accettazione dei materiali e l'esecuzione delle opere

Per l'accettazione di tutti i materiali, dei leganti idraulici, delle calci aeree, delle pozzolane e dei materiali pozzolanici, nonche' per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato, dei solai misti e delle strutture in cemento armato precompresso dei lavori. Per la progettazione e la esecuzione delle opere in cemento armato nelle localita' sismiche, fermi restando i compiti demandati alle Prefetture dalle norme vigenti in materia, agli Uffici del genio civile, compete l'obbligo della vigilanza sull'osservanza delle presenti norme.

Testo vigente dal 22 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-25;1684~art15 · fonte su Normattiva