Indice completo degli articoli
Miscellanea
Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche
Legge 25 novembre 1962, n. 1684
- Aggiornato al
- 16 dicembre 1964
- Articoli
- 43
- Versioni storiche
- 46
Titolo I — Disposizioni generaliartt. 1-4
Titolo II — Norme per le località sismiche di prima e seconda categoriaartt. 5-38
Capo I — Nuove costruzioni
- Art. 5Terreni edificatori
- Art. 6Larghezza delle strade e degli intervalli d'isolamento
- Art. 7Altezza massima degli edifici e numero dei piani
- Art. 8Altezze degli edifici, in relazione alla larghezza delle strade e degli intervalli d'isolamento
- Art. 9Sistemi costruttivi
- Art. 10Requisiti delle costituzioni non intelaiate
- Art. 11Requisiti delle costruzioni intelaiate
- Art. 12Calcoli di stabilità
- Art. 13Modalità esecutive delle costruzioni
- Art. 14Costruzione in legno
- Art. 15Osservanza delle disposizioni vigenti per l'accettazione dei materiali e l'esecuzione delle opere
- Art. 16Le norme di cui agli articoli precedenti sono inderogabili
Capo II — Nuove costruzioni nei centri abitati esistenti, ricostruzioni e sopraelevazioni
Capo III — Riparazioni
Capo IV — Vigilanza sulle costruzioni
- Art. 25Denunzia dei lavori, presentazione ed esame dei progetti
- Art. 26Autorizzazione per l'inizio dei lavori
- Art. 27Registro delle denunzie dei lavori
- Art. 28Sanzioni
- Art. 29Accertamento delle violazioni
- Art. 30Sospensione dei lavori
- Art. 31Procedimento
- Art. 32Esecuzione d'ufficio
- Art. 33Competenza del provveditore alle opere pubbliche
- Art. 34Comunicazione del provvedimento al Genio civile
- Art. 35Modalità per le esecuzioni di ufficio
- Art. 36Provvedimenti sostitutivi del prefetto
- Art. 37Utilizzazione di edifici
- Art. 38Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
