Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Art. 17 — Altezza degli edifici in relazione alla larghezza delle strade e degli intervalli di isolamento

Quando non esistono piani regolatori e regolamenti edilizi, le ricostruzioni e le nuove costruzioni nei vecchi centri abitati debbono eseguirsi in base a direttive preventivamente richieste dal Comune al competente Provveditorato regionale alle opere pubbliche (Sezione urbanistica) e da questo impartite, per quanto riguarda gli allineamenti, le larghezze stradali, gli intervalli di isolamento e le altezze, in armonia con le norme di cui al capo 1. La decisione sulle eventuali opposizioni avverso le direttive di cui al comma precedente spetta al provveditore regionale alle opere pubbliche, il quale decide definitivamente, sentito il Comitato tecnico-amministrativo.

Testo vigente dal 22 dicembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-11-25;1684~art17 · fonte su Normattiva