Provvedimenti per l'edilizia, con particolari prescrizioni per le zone sismiche

Art. 7 — Altezza massima degli edifici e numero dei piani

Per la 1ª categoria: L'altezza dei nuovi edifici, rappresentata dalla massima differenza di livello tra la linea di gronda ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano del marciapiede stradale nell'immediata vicinanza degli edifici stessi, non puo' superare nelle strade e nei terreni in piano, metri 21. Nelle strade o nei terreni in pendio l'altezza massima puo' raggiungere metri 22,50 purche' la media generale delle altezze delle fronti non superi metri 21. I nuovi edifici saranno costruiti a non piu' di sei piani, oltre ad un piano seminterrato o cantinato, l'altezza netta del quale non deve pero' superare metri 4,80. Per la 2ª categoria: L'altezza dei nuovi edifici rappresentata dalla massima differenza di livello tra la linea di gronda ed il terreno, ovvero, ove esista, il piano del marciapiede stradale nell'immediata vicinanza degli edifici stessi, non puo' superare, nelle strade o terreni in piano, metri 21,50. Nelle strade o terreni in pendio l'altezza massima puo' raggiungere metri 26 purche' la media generale delle altezze delle fronti non superi metri 24,50. I nuovi edifici saranno costruiti a non piu' di sette piani, oltre ad un piano seminterrato o cantinato, l'altezza netta del quale non deve pero' superare metri 4,80.

Testo vigente dal 22 dicembre 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-11-25;1684~art7 · fonte su Normattiva