Nei comuni colpiti dai terremoti in Sicilia nell'autunno 1967 e nel gennaio 1968, non soggetti a trasferimento totale o parziale, e per i quali non sia previsto un piano di risanamento, e' consentito il ripristino in sito degli immobili in deroga alle norme di cui agli articoli 6, 7 e 8 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, purche' il ripristino non comporti alcun aumento di volume o di superficie calpestabile rispetto alla situazione preesistente all'evento sismico, e purche' le relative strutture portanti siano conformi alle particolari prescrizioni che l'ufficio del genio civile competente per territorio dovra' dettare caso per caso, al fine di garantire la sicurezza antisismica in misura sostanzialmente corrispondente a quella prevista per la localita' di cui trattasi.

Testo vigente dal 16 febbraio 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-02-05;21~art19 · fonte su Normattiva