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All'onere di lire 10 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge poi l'esercizio 1965, si fara' fronte, per lire 7 miliardi, con una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, recante variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, e, per lire 3 miliardi, con riduzione di pari importo del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 6 aprile 1965 al 22 dicembre 2008
