Art. 11 — Tassa di educazione fisica
In sostituzione della tassa speciale di educazione fisica le tasse scolastiche d'iscrizione dovute dagli alunni interni delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, nonche' le tasse di esame dovute dai candidati privatisti che sostengono esami nelle scuole ed istituti statali, per i quali e' prevista la prova di educazione fisica, sono aumentate di lire 300.
Testo vigente dal 6 marzo 1958
