Provvedimenti per l'educazione fisica

Art. 11 — Tassa di educazione fisica

In sostituzione della tassa speciale di educazione fisica le tasse scolastiche d'iscrizione dovute dagli alunni interni delle scuole e istituti di istruzione secondaria ed artistica, nonche' le tasse di esame dovute dai candidati privatisti che sostengono esami nelle scuole ed istituti statali, per i quali e' prevista la prova di educazione fisica, sono aumentate di lire 300.

Testo vigente dal 6 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88~art11 · fonte del testo