Art. 176
[1](Art. 2, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 - Articoli 23, 24 e 25, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 51, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
[2]La tassa di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione a qualsiasi ramo di esercizio professionale e' stabilita in lire duecento. 147
[3]Oltre alla tassa di ammissione, i candidati agli esami di abilitazione all'esercizio di tutte le professioni debbono versare direttamente alla cassa dell'Universita' o Istituto superiore, presso cui sostengono gli esami stessi, un contributo di lire cento, che e' devoluto al rimborso di spese per consumo di materiali, uso d'istrumenti, fornitura di cancelleria. 147
[4]Coloro che, essendo stati riprovati, si ripresentino allo esame sono tenuti a pagare nuovamente la tassa ed il contributo.
[5]Non e' consentita la dispensa dal pagamento della tassa di ammissione agli esami di Stato e del relativo contributo.
[6]COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE, 1945, N. 238.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 8 dicembre 1956, n. 1378
147La L. 8 dicembre 1956, n. 1378 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La tassa di ammissione di lire 200 e il contributo di lire 100, dovuti dal candidato agli esami di abilitazione all'esercizio delle varie professioni in dipendenza dell'art. 176 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono aumentati rispettivamente a lire 6000 e a lire 3000".
Testo vigente dal 5 gennaio 1957, tuttora in vigore · versione 136 su Normattiva