Provvedimenti per l'educazione fisica

Art. 4 — Voto di educazione fisica negli Istituti magistrali

In deroga alle disposizioni dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 816, e del terzo comma dell'art. 14 della legge 9 agosto 1954, n. 645, per gli alunni degli Istituti magistrali il voto di educazione fisica e' compreso nel calcolo della media dei punti ai fini dell'ammissione agli esami, dell'iscrizione e della dispensa dal pagamento delle tasse. Gli alunni degli Istituti magistrali non possono essere dispensati dalla frequenza alle lezioni di educazione fisica, ma possono ottenere soltanto la dispensa dalla esecuzione di esercitazioni pratiche. Gli alunni degli Istituti anzidetti e i candidati privatisti che sono stati esonerati dalle esercitazioni pratiche di educazione fisica, possono conseguire il diploma di abilitazione magistrale superando la sola prova di teoria.

Testo vigente dal 6 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88~art4 · fonte del testo