Provvedimenti per l'educazione fisica

Art. 13 — Costituzione delle cattedre

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L'obbligo di orario degli insegnanti di educazione fisica e' di diciotto ore settimanali. La cattedra di ruolo, maschile o femminile, si istituisce in ogni scuola e istituto, anche quando ciascuno di essi abbia un minor numero di ore di lezione, solo nel caso in cui sia possibile il completamento dell'orario presso altre scuole o istituti della stessa sede. In tale caso la cattedra sara' istituita presso la scuola o istituto avente l'orario piu' elevato. Per le esercitazioni complementari di avviamento alla pratica sportiva, l'insegnante puo' assumere, in aggiunta all'orario d'obbligo, oltre due ore ore nelle scuole medie, nelle scuole di avviamento professionale o nelle scuole d'arte, e quattro ore negli altri istituti e scuole. La determinazione del numero complessivo delle cattedre di ruolo sara' fatta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro e sara' soggetta a revisione biennale.

Testo in vigore dal 6 marzo 1958 al 22 marzo 1958

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 225/1990

    Ha colpito questo articolo
    8 maggio 1990

    È illegittimo costituzionalmente - perché implica una discriminazione ormai palesemente irrazionale tra i docenti in base al sesso, in violazione dell'art. 3 Cost. (assorbito il riferimento all'art. 97) - l'art. 13, comma secondo, legge 7 febbraio 1958, n. 88, nella parte in cui prevede l'istituzione delle cattedre di educazione fisica distintamente in maschili e femminili e la conseguente loro copertura separatamente con docenti di sesso maschile e docenti di sesso femminile.

    Art. 4 cost. · Art. 37 cost. · Art. 97 cost. · Art. 13 Provvedimenti per l'educazione fisica

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88~art13 · fonte del testo