Provvedimenti per l'educazione fisica

Art. 17 — Valutazione del servizio ai fini dell'inquadramento del personale di cui all'art. 16

Ai fini dell'inquadramento di cui al precedente articolo, e' valutato il servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato o degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica, nonche' il servizio prestato in qualita' di incaricato o supplente con nomina annuale nell'intervallo tra la cessazione dal servizio e la data del 1° ottobre 1916.

Testo vigente dal 6 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88~art17 · fonte del testo