Provvedimenti per l'educazione fisica

Art. 16 — Insegnanti collocati a riposo prima del compimento del normale limite di età e di servizio

Gli insegnanti di educazione fisica, gia' di ruolo alle dipendenze dello Stato o degli Enti ai quali furono demandati i servizi scolastici di educazione fisica, che furono collocati a riposo dagli Enti stessi prima del compimento dei 65 anni, per limiti di eta' o di servizio, possono essere inquadrati nel ruolo organico di cui al precedente art. 12 con decorrenza, ai soli fini giuridici, dal 1° ottobre 1946, purche' si trovino nelle seguenti condizioni:

  • 1)siano in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento richiesto dagli ordinamenti vigenti all'atto della assunzione in servizio di ruolo.
  • 2)non si siano verificati nei loro confronti, alla data del 1° ottobre 1946, le condizioni previste dall'articolo 2 del regio decreto-legge 24 aprile 1935, n. 565, per il collocamento a riposo, a meno che essi non avessero titolo per ottenere il trattenimento in servizio ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1947, n. 1202. Nei riguardi degli insegnanti inquadrati ai sensi del comma precedente s'intendono applicate le successive disposizioni, concernenti il mantenimento in servizio, contenute nelle leggi 26 febbraio 1949, n. 93, e 9 dicembre 1950, n. 1096. L'inquadramento puo' essere disposto anche nei riguardi di coloro che nell'anno scolastico 1947-48 o successivi non abbiano potuto ottenere l'incarico o la supplenza per aver superato i limiti di eta' per il mantenimento in servizio.

Testo vigente dal 6 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88~art16 · fonte del testo