Provvedimenti per l'educazione fisica

Art. 18 — Decorrenza degli effetti economici e del trattamento di quiescenza

Gli effetti economici dei provvedimenti di inquadramento decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che alla stessa data risultino in servizio in qualita' di incaricati o supplenti con nomina annuale. Per coloro che non si trovino in tale condizione, gli anzidetti effetti decorrono invece dall'inizio dell'anno scolastico successivo. Parimenti, dalla data di entrata in vigore della presente legge decorre il trattamento di quiescenza per coloro che precedentemente alla stessa data abbiano raggiunto il limite di eta' stabilito dalle vigenti disposizioni per il collocamento a riposo.

Testo vigente dal 6 marzo 1958

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88~art18 · fonte del testo