Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 225/1990

    Illegittimità dichiarata
    8 maggio 1990

    La questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, legge 7 febbraio 1958, n. 88 - "i quali prevedono rispettivamente la distinzione in maschi e femmine ed in squadre maschili e femminili degli alunni" cui si impartisce l'insegnamento dell'educazione fisica - è inammissibile per difetto di rilevanza, non trovando le suddette disposizioni applicazione nel giudizio 'a quò. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 4, 37 e 97 Cost.).

    Art. 4 cost. · Art. 37 cost. · Art. 97 cost. · Art. 13 Provvedimenti per l'educazione fisica

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88~art2 · fonte del testo