Ai fini di cui al precedente articolo la scolaresca di ciascuna scuola o istituto e' ripartita in squadre maschili e femminili di almeno 15 alunni.
Testo vigente dal 6 marzo 1958
Ai fini di cui al precedente articolo la scolaresca di ciascuna scuola o istituto e' ripartita in squadre maschili e femminili di almeno 15 alunni.
Testo vigente dal 6 marzo 1958
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2, legge 7 febbraio 1958, n. 88 - "i quali prevedono rispettivamente la distinzione in maschi e femmine ed in squadre maschili e femminili degli alunni" cui si impartisce l'insegnamento dell'educazione fisica - è inammissibile per difetto di rilevanza, non trovando le suddette disposizioni applicazione nel giudizio 'a quò. (Questione sollevata in riferimento agli artt. 4, 37 e 97 Cost.).
Art. 4 cost. · Art. 37 cost. · Art. 97 cost. · Art. 13 Provvedimenti per l'educazione fisica
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88~art2 · fonte del testo