Art. 3 — Esoneri dalle lezioni
Il capo d'Istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi. Ai fini della precedente disposizione possono essere utilizzati i mezzi della Cassa scolastica.
Testo vigente dal 6 marzo 1958
