Provvedimenti per l'educazione fisica

Art. 3 — Esoneri dalle lezioni

Il capo d'Istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli alunni e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli alunni stessi. Ai fini della precedente disposizione possono essere utilizzati i mezzi della Cassa scolastica.

Testo vigente dal 6 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88~art3 · fonte del testo