Art. 21 — Riammissione in servizio
Nella prima applicazione della presente legge e comunque entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, gli insegnanti di educazione fisica gia' in ruolo alle dipendenze dello Stato o di uno degli Enti di cui all'art. 16, possono chiedere la riammissione in servizio ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 146 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 6 marzo 1958
