Art. 9 — Servizi periferici
L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica e' di competenza dei provveditori agli studi, che possono valersi della collaborazione di un preside o di un insegnante di ruolo di educazione fisica, il quale ultimo potra' essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.
Testo vigente dal 6 marzo 1958
