Provvedimenti per l'educazione fisica

Art. 9 — Servizi periferici

L'organizzazione e il coordinamento periferico del servizio di educazione fisica e' di competenza dei provveditori agli studi, che possono valersi della collaborazione di un preside o di un insegnante di ruolo di educazione fisica, il quale ultimo potra' essere dispensato in tutto o in parte dall'insegnamento.

Testo vigente dal 6 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88~art9 · fonte del testo