Provvedimenti per l'educazione fisica

Art. 8 — Ispettorato centrale

Al ruolo organico degli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e artistica, sono aggiunti cinque posti di ispettori centrali per l'educazione fisica, uno dei quali riservato a laureati in medicina e chirurgia. A questo ultimo posto possono concorrere anche appartenenti ad amministrazioni diverse da quella della pubblica istruzione che abbiano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'ammissione al concorso.

Testo vigente dal 6 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-07;88~art8 · fonte del testo