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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a disporre la costruzione a spese dello Stato di alloggi per accogliere le famiglie allocate in grotte, baracche, scantinati, edifici pubblici, locali malsani e simili.

Testo in vigore dal 16 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;640~art1 · fonte del testo