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E' vietata la destinazione ad uso di alloggio di locali non idonei all'abitazione o sgomberati ai sensi dell'articolo precedente. In caso di violazione della norma il prefetto ordina l'immediato sgombero dei locali valendosi per l'esecuzione della Forza pubblica.

Testo in vigore dal 16 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;640~art11 · fonte del testo