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Il Ministero dei lavori pubblici, qualora proceda alla formazione di nuove borgate per famiglie gia' alloggiate in case malsane e' autorizzato a costruire nell'ambito delle borgate stesse edifici aventi carattere sociale come scuole, asili, chiese, ricreatori e simili. La spesa, per la costruzione di tali edifici non potra' superare lo 0,30 per cento dei fondi di cui all'art. 18.

Testo in vigore dal 16 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;640~art12 · fonte del testo