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Il Ministero dei lavori pubblici, qualora proceda alla formazione di nuove borgate per famiglie gia' alloggiate in case malsane e' autorizzato a costruire nell'ambito delle borgate stesse edifici aventi carattere sociale come scuole, asili, chiese, ricreatori e simili. La spesa, per la costruzione di tali edifici non potra' superare lo 0,30 per cento dei fondi di cui all'art. 18.
Testo in vigore dal 16 agosto 1954 al 16 dicembre 2010
