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Il Ministero dei lavori pubblici puo' provvedere con i fondi di cui alla presente legge alla esecuzione delle opere pubbliche accessorie indispensabili per assicurare l'abitabilita' degli alloggi nei Comuni per i quali sia accertata l'impossibilita' di sostenere la relativa spesa.

Testo in vigore dal 16 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;640~art13 · fonte del testo