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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a promuovere il trasferimento degli abitanti considerati all'art. 1. A tal fine il Comune, entro sessanta giorni dalla comunicazione del programma di trasferimento ricevuta dal Ministero dei lavori pubblici, procede alla dichiarazione della inabitabilita' degli ambienti riconosciuti insalubri e il sindaco ne ordina lo sgombero da effettuarsi in un termine all'uopo prefisso, dopo che sara' avvenuta l'assegnazione da parte della Commissione di cui al successivo art. 8. Ove il Comune non vi adempia nel termine previsto dal precedente comma, provvedera' il prefetto a mezzo di speciale commissario.

Testo in vigore dal 16 agosto 1954 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;640~art2 · fonte del testo