Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1954
Confronto con la versione in vigore dal 16 agosto 1954 al 16 dicembre 2010. 128 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, compreso l'appalto, il Ministero dei lavori pubblici puo' valersi, oltre che degli uffici del Genio civile, degli Istituti per le case popolari e della prima Giunta U.N.R.R.A.-Casas. Il rimborso delle spese generali della progettazione, direzione, sorveglianza ed assistenza al collaudo oltre che per le espropriazioni effettuate dagli Istituti per le case popolari e dalla prima Giunta dell'U. N.R.R.A.-Casas e' commisurato a non piu' del 3 per cento dell'importo netto degli acconti e delle rate di saldo a favore degli appaltatori. Tale misura puo' essere variata con decreti del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Il collaudo dei lavori e' disposto dal Ministero dei lavori pubblici.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1954-08-09;640~art4 · fonte del testo