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Gli alloggi costruiti ai sensi della presente legge sono trasferiti, dopo il collaudo, in gestione agli Istituti per le case popolari e alla prima Giunta U.N.R.R.A.-Casas. Ove particolari situazioni lo consiglino, il Ministero dei lavori pubblici ha facolta' di disporre tale trasferimento dopo l'emissione del certificato di ultimazione, previa compilazione dello stato di consistenza degli immobili.
Testo in vigore dal 16 agosto 1954 al 16 dicembre 2010
