I contributi mensili, liberamente offerti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai militari del Corpo degli agenti di custodia in favore dell'Ente di assistenza degli orfani degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, eretto in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 363, possono, previo consenso scritto degli offerenti, essere riscossi con trattenuta d'ufficio sugli assegni mensili dovuti agli offerenti stessi. L'importo mensile dei detti contributi riscossi con trattenuta d'ufficio non puo' essere superiore a lire 150 per gli ufficiali, a lire 130 per i sottufficiali e a lire 100 per i militari.

Testo vigente dal 6 novembre 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-10-12;1214~art1 · fonte del testo