L'indennita' speciale prevista dall'art. 32 della legge 31 luglio 1954, n. 599, a favore dei sottufficiali dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e' estesa, in eguale misura e per la medesima durata, ai parigrado del Corpo degli agenti di custodia che cessano dal servizio, dopo aver compiuta la ottava rafferma, per limiti di eta' o per infermita' proveniente da causa di servizio.

Testo vigente dal 7 giugno 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-05-20;503~art1 · fonte del testo