Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria

Art. 41 — Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria

Nei confronti del personale dell'Amministrazione penitenziaria, gli interventi di protezione sociale di cui al numero 3) dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono assicurati attraverso l'ente di assistenza di cui all'articolo 1 della legge 12 ottobre 1956, n. 1214, la cui denominazione e' modificata in "Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria". Al predetto ente viene conferita la personalita' giuridica di diritto pubblico. Esso ha per scopo di provvedere:

  • a)all'assistenza degli orfani del personale dell'Amministrazione penitenziaria;
  • b)al conferimento di contributi scolastici e alla concessione di borse di studio ai figli del personale anzidetto;
  • c)alla concessione di sussidi agli appartenenti al personale dell'Amministrazione penitenziaria, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessita';
  • d)alle sale convegno, agli spacci, agli stabilimenti balneari o montani, alle colonie estive, ai centri di riposo o sportivi e ad ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, la sanita' morale e fisica, nonche' il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie;
  • e)alla concessione di premi al personale che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza. All'ente suddetto, con le modalita' di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 12 ottobre 1956, n. 1214, sono devoluti gli aggi sulla vendita dei generi di monopolio e di valori bollati effettuata presso gli istituti penitenziari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, sara' emanato il nuovo statuto dell'ente, che stabilira' anche le disposizioni riguardanti il patrimonio, i mezzi finanziari e l'amministrazione dell'ente medesimo ed i relativi controlli. Le gestioni, comunque esistenti presso le strutture periferiche, relative alle mense in comune non obbligatorie, alle sale convegno, agli spacci, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari ed alle rappresentative sportive e le gestioni esistenti presso l'amministrazione centrale alimentate con gli utili delle suddette attivita', nonche' degli aggi derivanti dalla vendita dei tabacchi e dei valori bollati, vengono estinte e le relative giacenze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate all'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria con le modalita' di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 12 ottobre 1956, n. 1214. Alle gestioni di cui al comma 5, operanti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, si estendono gli effetti di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 203.

Testo vigente dal 27 dicembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-12-15;395~art41 · fonte su Normattiva