Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera di cui al precedente art. 1 e' equiparata alle Amministrazioni dello Stato. Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente.
Testo vigente dal 13 agosto 1954
