Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto stabiliti dalle leggi generali o speciali, l'Opera di cui al precedente art. 1 e' equiparata alle Amministrazioni dello Stato. Agli effetti delle imposte dirette, l'equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Ente.

Testo vigente dal 13 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-07-15;613~art2 · fonte del testo